Sez. 2, Ordinanza n. 16338 del 20/08/2004 (Rv. 576179 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Domanda del compratore - Competenza per territorio - Luogo della consegna.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
In tema di compravendita la domanda del compratore, diretta a far valere la garanzia per vizi della cosa, trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, al fine della competenza per territorio, il luogo in cui tale consegna è avvenuta o doveva avvenire, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., determina il "forum destinatae solutionis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)