Sez. 3, Ordinanza n. 14488 del 23/06/2006 (Rv. 593205 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Vendita da piazza a piazza avente ad oggetto un insieme di componenti da assemblare con relativo obbligo del venditore di provvedere alle relative operazioni di assemblaggio e messa in funzione - Individuazione del forum destinatae solutionis indicato nell'art. 20 cod. proc. civ. - Luogo di consegna della cosa - Esclusione - Luogo di realizzazione dell'ulteriore attività di assemblaggio delle parti e di attivazione del funzionamento - Configurabilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
Quando, nella vendita da piazza a piazza, l'oggetto della vendita sia costituito da un insieme di parti o di componenti, che poi abbisognano di assemblaggio, ai fini dell'utilizzazione, e cioè di essere trasformate in un "unicum" funzionante, e sia espressamente pattuito - o risulti implicitamente dalle condizioni del contratto - l'obbligo del venditore di provvedere alle predette operazioni di assemblaggio e di messa in funzione attraverso proprio personale o, in ogni caso, mediante una propria attività direttiva e di controllo delle operazioni stesse, è al luogo in cui questa ulteriore attività deve essere compiuta, e non a quello della consegna della cosa al vettore, che deve aversi riguardo ai fini dell'identificazione del "forum destinatae solutionis", indicato dall'art. 20 cod. proc. civ. . Tale determinazione consegue al fatto che la suddetta ulteriore attività non può ritenersi meramente accessoria nella funzione economico-sociale del contratto, allorché con il contratto di compravendita non si è inteso acquistare le varie singole parti dell'oggetto compravenduto, ma l'oggetto nella sua unicità, come è sintomaticamente rilevabile dalla circostanza che il venditore deve poi provarne il funzionamento all'esito dell'assemblaggio, da lui effettuato o, in ogni caso, diretto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)