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Sez. L, Sentenza n. 5652 del 20/03/2004 (Rv. 571365 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBRETTO DI LAVORO - CERTIFICATO DI LAVORO | Annotazioni o dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro - Finalità - Annotazione in esso dell'avvenuta reintegrazione nel posto di lavoro - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571365-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBRETTO DI LAVORO - CERTIFICATO DI LAVORO

Il libretto di lavoro è un documento con finalità meramente burocratiche, destinato a contenere le annotazioni di tutte le vicende rilevanti del rapporto di lavoro, tra cui le date di assunzione e di cessazione dal servizio; ne consegue che è legittima l'annotazione in esso della avvenuta reintegrazione nel posto di lavoro per via giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 10/01/1935 num. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)