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Sez. 2, Sentenza n. 9827 del 24/08/1992 (Rv. 478615 - 01)

Obbligazioni in genere - Adempimento - Prestazione in luogo dell'adempimento - Cessione di un credito in luogo dell'adempimento | Girata di titoli cambiari o assegni effettuata "pro solvendo" dal debitore a favore del proprio creditore - Effetto liberatorio automatico - Esclusione - Effettivo pagamento - Necessità - Onere probatorio del cedente.
Stato
decisa il 1992-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478615-01

Obbligazioni in genere - Adempimento - Prestazione in luogo dell'adempimento - Cessione di un credito in luogo dell'adempimento

La girata di titoli cambiari o assegni effettuata dal debitore a favore del proprio creditore "pro solvendo" non ha effetto liberatorio prima e senza l'effettivo pagamento, incombendo al cedente, in conformità del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ. e della regola sancita dell'art. 1198, l'onere di provare che il credito ceduto sia stato pagato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)