Sez. 3, Sentenza n. 12246 del 27/11/1995 (Rv. 494831 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ESTINZIONE (PAGAMENTO) | Girata dei titoli di credito (cambiali o assegni bancari) "pro solvendo" efficacia liberatoria prima dell'effettivo pagamento - Esclusione onere probatorio del cedente.
TITOLI DI CREDITO - ESTINZIONE (PAGAMENTO)
La girata di titoli di credito (cambiali od assegni bancari), effettuata dal debitore al proprio creditore "pro-solvendo", non ha effetto liberatorio prima e senza l'effettivo pagamento, incombendo al cedente, in conformità del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ. e della regola sancita dall'art. 1198 dello stesso codice, l'onere di provare che il credito ceduto sia stato pagato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)