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Sez. 6, Sentenza n. 19471 del 03/05/2023 Cc. (dep. 09/05/2023) Rv. 284706 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE | Estensione della consegna allo Stato di emissione - Procedura - Rispetto del contraddittorio - Necessità - Mancata fissazione dell’udienza camerale funzionale all’eventuale formulazione di opposizione nell’interesse del consegnato – Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284706-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, in conformità all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea degli artt. 27, parr. 3, lett. g), e 4 e 28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 26/02/2009, nella procedura di estensione della consegna allo Stato di emissione deve essere necessariamente rispettato il principio del

contraddittorio, garantendo al consegnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 710, comma 1, cod. proc. pen. per la procedura di estensione dell'estradizione, la possibilità di manifestare opposizione, per il tramite del proprio difensore, in un'udienza camerale all'uopo fissata, la cui mancata celebrazione determina una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 710 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 art. 21, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 39 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)