Sez. 1, Sentenza n. 10599 del 19/05/2005 (Rv. 582117 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 25, terzo comma, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Effetti - Contratti di conto corrente bancario - Clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi stipulate anteriormente - Nullità della clausola - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
In tema di capitalizzazione degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anzichè su una norma consuetudinaria - sono da considerarsi nulle. La nullità di dette clausole può essere rilevata d'ufficio in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione (nella specie la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito il quale, in ordine alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, inserita nei contratti di finanziamento sottoscritti dal Commissario dell'Impresa, non aveva esercitato il suo potere -dovere di verificare se il titolo negoziale della domanda fosse affetto da nullità, ex art. 1421 cod. civ., totale o parziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)