Sez. 1, Sentenza n. 19882 del 13/10/2005 (Rv. 585187 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Contratti di conto corrente bancario - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi - Nullità - Rilevabilità "ex officio" anche in appello - Sussistenza - Deduzione dell'interessato - Natura - Mera difesa - Configurabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
La nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi, inserita nel contratto di conto corrente bancario da cui deriva il credito azionato in giudizio, è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, rimanendo irrilevante, a tal fine, l'assenza di una deduzione (o di una tempestiva deduzione) del profilo di invalidità ad opera dell'interessato, la quale rappresenta una mera difesa, inidonea a condizionare, in senso positivo o negativo, l'esercizio del potere di rilievo officioso della nullità del contratto (art. 1421 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 04/08/1999 num. 342 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)