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Sez. L, Sentenza n. 5590 del 13/09/1986 (Rv. 448081 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA E DI ALTA MONTAGNA - AUMENTI DI DETTA INDENNITÀ SUCCESSIVI AL 31 GENNAIO 1977 - INCIDENZA DIRETTA O INDIRETTA SULLA BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448081-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA E DI ALTA MONTAGNA - AUMENTI DI DETTA INDENNITÀ SUCCESSIVI AL 31 GENNAIO 1977 - INCIDENZA DIRETTA O INDIRETTA SULLA BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE.*

Per effetto dell'art. 1 d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito nella legge 31 marzo 1977 n. 91) che (prima della novella n. 297 del 1982) aveva modificato l'art. 2121 cod. civ., gli aumenti dell'indennità di contingenza (o di altri emolumenti di analoga natura) scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 erano insuscettibili di incidere sulla base di calcolo dell'indennità di anzianità, non solo direttamente, ma anche indirettamente in quanto inglobati nella dinamica salariale di altri emolumenti retributivi, destinati ad essere inclusi nella suddetta base di calcolo. (V 87/86, mass n 443739; (V 475/84, mass n 432708).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)