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Sez. 1, Sentenza n. 5713 del 16/03/2005 (Rv. 580147 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revoca di pagamento - Natura privilegiata del credito soddisfatto - Rilevanza - Inammissibilità dell'azione revocatoria - Esclusione - Incidenza sull'interesse ad agire - Sussistenza - Accertamento sull'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti di grado superiore - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580147-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, la circostanza che il credito soddisfatto sia privilegiato (nella specie, ex art. 2751- bis, n. 5, cod. civ.) non rende la revocatoria inammissibile, ma rileva sotto il diverso profilo dell'interesse alla relativa azione, che sussiste qualora il curatore dimostri che l'attivo realizzato non è sufficiente ad assicurare il soddisfacimento dei crediti aventi grado superiore a quell'oggetto della revoca. L'accertamento di questa circostanza è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente, congrua e logicamente coerente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 5, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)