Sez. 1, Sentenza n. 12925 del 29/09/2000 (Rv. 540610 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione di credito nell'ambito di un complesso rapporto tra cedente e cessionario comprendente crediti privilegiati e non - Imputazione al credito privilegiato effettuata "ex post" dal cessionario - Rilevanza in tema di onere della prova in ordine all'effettivo pregiudizio arrecato dalla cessione alla massa - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare, ove essa abbia ad oggetto l'estinzione di un credito assistito da garanzia reale o da privilegio, la presunzione di pregiudizio alla massa dei creditori assume un'intensità minore, potendo il convenuto in revocatoria addurre la priorità satisfattoria del suo credito e dovendo, per contro, il curatore agente in revocatoria provare la lesione della par condicio"; tuttavia, nell'ipotesi in cui l'atto solutorio si concreti in una cessione di crediti che si inserisce nel quadro di un complesso rapporto tra cedente e cessionario, comprendente crediti privilegiati e non, nessuna rilevanza può più assumere, ai fini della presunzione del pregiudizio arrecato alla massa dei creditori, la distinzione tra crediti privilegiati e chirografi, ove tali crediti risultino estinti non per effetto di una imputazione operata a priori dal cedente, bensì in conseguenza della destinazione attribuita a posteriori dal cessionario al pagamento eseguito dal debitore ceduto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)