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Sez. 1, Sentenza n. 844 del 27/03/1970 (Rv. 346198 - 01)

TRASPORTI PUBBLICI - RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE- OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA DI ADOTTARE TUTTE LE CAUTELE SUGGERITE DALLA SCIENZA E DALLA PRATICA AL FINE DI IMPEDIRE IL VERIFICARSI DI SINISTRI - CONTENUTO - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI ACCERTARE LA COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346198-01

TRASPORTI PUBBLICI - RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE- OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA DI ADOTTARE TUTTE LE CAUTELE SUGGERITE DALLA SCIENZA E DALLA PRATICA AL FINE DI IMPEDIRE IL VERIFICARSI DI SINISTRI - CONTENUTO - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI ACCERTARE LA COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE - SUSSISTENZA.*

A norma dell'art 2 del RD 31 ottobre 1873, n 1687, l' amministrazione ferroviaria e tenuta, nell'Esercizio delle linee ferrate, all'adozione di tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica al fine di impedire il verificarsi di sinistri, con conseguente danno per i terzi. La portata di detta disposizione e quella di una norma di comune prudenza, riconducibile al generale Obbligo del neminem laedere per cui, pur nella discrezionale scelta delle misure adottate a tutela del normale svolgimento del servizio, il giudice ordinario puo, nel caso di danni subiti da terzi a causa dell'Esercizio della ferrovia, accertare se ricorra la colpa dell' amministrazione, sindacando l'idoneita delle predette misure ad impedire il verificarsi di sinistri.*

Riferimenti normativi: Legge 31/10/1873 num. 1687 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)