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Sez. 5, Sentenza n. 7899 del 30/03/2007 (Rv. 596852 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Agente o rappresentante di commercio - Assoggettamento ad imposta - Presupposto - Autonoma organizzazione - Accertamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596852-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, l'indagine circa l'esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare un incremento potenziale della produttività derivante dalla mera autoorganizzazione del lavoro personale si impone esclusivamente in riferimento al lavoro autonomo professionale, nel quale la prestazione personale del contribuente costituisce di regola l'elemento essenziale dell'attività, che può ben essere esercitata anche in assenza di un'autonoma organizzazione: essa non è pertanto necessaria ai fini dell'assoggettamento ad imposizione dell'attività di agente o rappresentante di commercio (ancorché operante in regime di contabilità semplificata), i cui redditi, riferendosi ad un'attività commerciale secondo la previsione dell'art. 2195 cod. civ., sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi d'impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)