Sez. 5, Sentenza n. 1411 del 30/01/2003 (Rv. 560164 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Esercizio d'impresa - Nozione - Agente o rappresentante di commercio - Attività - Inclusione - Disciplina ai fini della soggezione all'ILOR - Diversità - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
I redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio, riferendosi ad un'attività commerciale secondo la previsione dell'art. 2195 cod. civ., sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi di impresa ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597, con la conseguente applicazione del criterio di competenza nella determinazione dell'imponibile, senza che alcun rilievo possa in proposito assumere il diverso regime di tali redditi ai fini dell'ILOR, in forza del quale, giusti gli effetti della sentenza n. 42 del 1980 della Corte costituzionale, essi possono anche essere esclusi dall'imposta locale, in considerazione della natura patrimoniale di quest'ultima e della conseguente necessità di collegare in concreto l'imposizione all'esistenza di una componente capitalistica concorrente alla realizzazione dei ricavi.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)