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Sez. 5, Sentenza n. 19400 del 21/02/2025 Cc. (dep. 23/05/2025) Rv. 288131-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca di prevenzione - Procedimento disciplinato dalla legge n. 1423 del 1956 - Ricorso per cassazione promosso dal proposto per la revoca della misura - Decesso del ricorrente - Legittimazione degli eredi a coltivare l'impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288131-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

In tema di confisca di prevenzione, il processo di cassazione promosso, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dal proposto avverso il provvedimento di diniego della revoca del provvedimento ablativo, può essere proseguito, nel caso di morte del ricorrente, dai suoi eredi. (La Corte, nell'affermare il principio, ha ritenuto che il disposto di cui al comma 6-bis dell'art. 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, secondo cui, in caso di decesso del soggetto originariamente destinatario della misura, il procedimento applicativo della stessa prosegue nei confronti dei suoi successori o degli aventi causa, deve estendersi anche al caso in cui non si

tratti di continuare l'impugnazione del provvedimento applicativo della misura, ma il procedimento con il quale se ne è chiesta la revoca).

Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)