Sez. 1, Sentenza n. 2945 del 17/10/2013 Cc. (dep. 22/01/2014) Rv. 258599 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Misure di prevenzione patrimoniali - Revocazione ex art. 28 D.Lgs. n. 159 del 2011 - Applicabilità a misure anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 - Esclusione - Applicabilità della revoca prevista dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
Il rimedio della revocazione previsto dall'art. 28 D.Lgs. n. 159 del 2011 non si applica alle misure di prevenzione patrimoniali adottate prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 159), dovendosi continuare ad applicare ad esse l'istituto della revoca di cui all'art. 7 legge n. 1423 del 1956.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)