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Sez. L, Sentenza n. 4078 del 16/04/1991 (Rv. 471705 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere | Competenza per territorio - Inderogabilità - Identificazione del giudice - Obbligo del giudice adito - Adesione dell'attore alla eccezione del convenuto indicante altro giudice e rinuncia alla eccezione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471705-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere

La competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro e previdenziali, nonostante la sua non esatta inquadrabilità nel paradigma del primo e terzo comma dell'art. 38 cod. proc. civ., è inderogabile; pertanto, una volta che sia stata eccepita l'incompetenza per territorio del giudice adito, rientra nel potere-dovere del medesimo l'identificazione del giudice territorialmente competente (ancorché diverso da quello indicato da chi ha sollevato l'eccezione o dalle altre parti), essendo in contrario irrilevante che l'attore abbia aderito all'eccezione sollevata dal convenuto o che quest'ultimo abbia posto in essere una (inammissibile) rinuncia all'eccezione già ritualmente proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)