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Sez. L, Sentenza n. 639 del 14/01/2005 (Rv. 578868 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Procedura di mobilità ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Rappresentanza sindacale aziendale - Costituzione - Mancata prova - Conseguenze - Comunicazione di avvio della procedura a rappresentanza sindacale "informale" - Obbligatorietà - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578868-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di collocamento in mobilità e con riferimento alla procedura disciplinata dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in mancanza della prova della esistenza di una formale e regolare costituzione di una rappresentanza sindacaleaziendale, la comunicazione di avvio della procedura ad una rappresentanza sindacale presente all'interno dell'azienda, ma "informale", non è obbligatoria.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)