Sez. L, Sentenza n. 24025 del 23/10/2013 (Rv. 628680 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazione ex art. 4, comma 2, legge n. 223 del 1991 - Destinatari - Rappresentanze sindacali aziendali - Unicità della r.s.a. costituita - Sufficienza - Mancata costituzione di ogni r.s.a. - Conseguenza - Invio alle associazioni sindacali esterne - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In materia di licenziamento collettivo la comunicazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere inviata alle rappresentanze sindacali presenti in azienda e, qualora risulti costituita una sola r.s.a., l'obbligo è adempiuto mediante l'invio della comunicazione ad essa, senza che debba effettuarsi alcuna indagine in ordine all'effettiva rappresentatività dell'organo sindacale, dovendosi ritenere che l'obbligo di inviare la comunicazione alle associazioni sindacali esterne, ossia alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sorga solo nel caso in cui non sia stata costituita alcuna r.s.a.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)