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Sez. 3, Sentenza n. 1678 del 12/05/1976 (Rv. 380453 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - IN ISTATO DIVERSO DA QUELLO DEL RICEVIMENTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DEL LOCATORE - SUSSISTENZA - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380453-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - IN ISTATO DIVERSO DA QUELLO DEL RICEVIMENTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DEL LOCATORE - SUSSISTENZA - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - ESCLUSIONE.*

Nei confronti del conduttore che abbia restituito la cosa locata, in uno stato diverso da quello in cui l'ha ricevuta, il locatore puo agire soltanto per il risarcimento dei danni, ex art 1590 cod civ, e non per il pagamento dei canoni, fino al ripristino dello stato iniziale della cosa medesima, essendo quest'ultima Azione prevista solo nel diverso caso di mora del conduttore nella restituzione (art 1591 cod civ). (V 3530/72, mass n 361475).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)