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Sez. 3, Sentenza n. 3530 del 06/12/1972 (Rv. 361475 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - CONSEGNA DELLE CHIAVI - DISPONIBILITA DELLA COSA - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO - DANNI PER LA RITARDATA RESTITUZIONE - CORRESPONSIONE DEL CANONE.*
Stato
decisa il 1972-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361475-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - CONSEGNA DELLE CHIAVI - DISPONIBILITA DELLA COSA - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO - DANNI PER LA RITARDATA RESTITUZIONE - CORRESPONSIONE DEL CANONE.*

Il conduttore ha l'Obbligo specifico, derivante dal contratto, di restituire alla scadenza la cosa avuta in godimento, e tale riconsegna si ritiene correttamente verificata con la restituzione delle chiavi dell'immobile o con una incondizionata messa a disposizione della cosa. Il conduttore che sia in mora in ordine alla restituzione della cosa e tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'Obbligo di risarcire il maggior danno per la mancata disponibilita del bene. (V 2710'68, mass n 335282).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)