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Sez. L, Sentenza n. 164 del 13/01/1987 (Rv. 449933 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - SUFFICIENZA E PROPORZIONALITÀ DELLA RETRIBUZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AD UN CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO NON APPLICABILE DIRETTAMENTE ALLE PARTI DEL RAPPORTO OVVERO DI CATEGORIA SIMILARE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449933-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - SUFFICIENZA E PROPORZIONALITÀ DELLA RETRIBUZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AD UN CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO NON APPLICABILE DIRETTAMENTE ALLE PARTI DEL RAPPORTO OVVERO DI CATEGORIA SIMILARE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il giudice del merito che accerti l'avvenuta prestazione di attività lavorativa per un determinato periodo di tempo secondo un certo orario di lavoro giornaliero, deve in ogni caso procedere al controllo dell'intrinseca sufficienza della retribuzione percepita dal dipendente, oltre che della proporzionalità della stessa alla quantità e qualità del lavoro svolto. A tal fine egli può far riferimento al contratto collettivo della categoria merceologica dell'impresa datrice di lavoro, ancorché non direttamente applicabile alle parti del rapporto, ovvero anche ad uno di categoria similare che ritenga meglio adattarsi alla fattispecie, salvo discostarsi anche dalle relative tariffe ove - tenuto conto di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza - le reputi non rispondenti al precetto dell'art. 36 cost.. (V 7608/83, mass n 432223).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)