Sez. 2, Sentenza n. 1315 del 09/05/1974 (Rv. 369382 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - INTERRUZIONE PER COSTITUZIONE IN MORA - INAPPLICABILITA.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - INTERRUZIONE PER COSTITUZIONE IN MORA - INAPPLICABILITA.*
Gli Atti interruttivi dell'usucapione sono precisamente ed esclusivamente quelli indicati dall'art 2943 cod civ. il quarto comma dell'art 2943 cod civ riguarda il caso particolare dell'interruzione della prescrizione dei diritti di obbligazione per effetto della Costituzione in mora del debitore e la relativa disciplina non puo essere estesa all'interruzione dell'usucapione dei diritti reali, in difetto dell'esistenza di un debitore e della configurabilita di un atto di Costituzione in mora. (V 1694'70, mass nn 347634 e 347635; 2031'68, mass n 335505).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)