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Sez. 2, Sentenza n. 5835 del 12/11/1979 (Rv. 402499 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE DELL'USUCAPIONE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - ININFLUENZA - CITAZIONE IN GIUDIZIO PETITORIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402499-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE DELL'USUCAPIONE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - ININFLUENZA - CITAZIONE IN GIUDIZIO PETITORIO - NECESSITA.*

Per il combinato disposto degli artt 1165 e 2943 cod civ, l'atto di Costituzione in mora, valido per interrompere la prescrizione dei diritti di credito, non ha efficacia interruttiva dell'usucapione, essendo a tal fine necessaria la citazione in giudizio petitorio. (V 2876/74, mass n 371307; (V 1315/74, mass n 369382; (V 584/74, mass n 368364; (V 2559/73, mass n 366012; (V 2227/73, mass n 365477).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)