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Sez. L, Ordinanza n. 3264 del 05/02/2024 (Rv. 670037-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Illegittimità del licenziamento - Obbligo di reintegrazione - Ottemperanza da parte del datore di lavoro - Invito rivolto al lavoratore a riprendere servizio - Possibilità, per il datore di lavoro, di fissare un termine inferiore ai 30 giorni previsti dall'art. 18, comma 5, st.lav., nella versione ratione temporis applicabile - Sussistenza - Effetti.
Stato
decisa il 2024-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670037-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro, nell'ottemperare all'ordine di reintegrazione, non ha l'obbligo di fissare al lavoratore il termine di 30 giorni dal ricevimento

dell'invito per la ripresa del servizio e può viceversa indicare anche una data anteriore, in quanto l'art. 18, comma 5, st.lav, nella versione ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, si limita a stabilire che il rapporto di lavoro si intende risolto di diritto allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento di detto invito, ove il lavoratore non abbia esercitato il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva, rimanendo la retribuzione dovuta sino a tale termine.

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)