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Sez. L, Sentenza n. 26519 del 27/11/2013 (Rv. 628649 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Illegittimità del licenziamento - Obbligo di reintegrazione - Ottemperanza da parte del datore di lavoro - Invito rivolto al lavoratore a rientrare in azienda - Carattere - Specificità - Necessità.
Stato
decisa il 2013-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628649-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Nel caso di accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore subordinato, l'ottemperanza dell'obbligo di reintegrazione ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori richiede che il datore di lavoro comunichi al lavoratore, pur senza forme solenni, un invito concreto e specifico a rientrare in azienda nel luogo e nelle mansioni originarie ovvero in altre se ricorrano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, non essendo sufficiente la manifestazione di una generica disponibilità del datore di lavoro a dare esecuzione al provvedimento di reintegra.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)