diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1364 del 09/02/1991 (Rv. 470857 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Condizione - Attualità della condotta e dei suoi effetti - Accertamento del giudice del merito - Criteri - Prove presuntive - Ammissibilità - Mere illazioni o asserzioni - Divieto.
Stato
decisa il 1991-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470857-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale

L'attualità della condotta antisindacale (consistita, nella specie, nel rifiuto della prestazione lavorativa, con trattenuta del salario, a seguito dello sciopero parziale effettuato nelle stesse giornate) e dei suoi effetti, che costituisce condizione per la pronuncia del provvedimento di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, deve essere verificata e valutata, dal giudice del merito, nella concretezza del suo modo di essere e della sua attitudine ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero, se del caso anche attraverso prove presuntive ma non mediante mere illazioni o asserzioni.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)