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Sez. 1, Sentenza n. 1918 del 19/06/1972 (Rv. 358998 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - RESTITUZIONE DI BENI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358998-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - RESTITUZIONE DI BENI - DIFFERENZE.*

La legge fallimentare distingue l'accertamento del passivo dallo accertamento di altri diritti prevalenti dei terzi sulle cose possedute dal fallito, anche se analoghe sono le rispettive fasi dei due procedimenti. L'attore in restituzione puo considerarsi terzo rispetto ai creditori istanti, in quanto tende a sottrarre beni alla massa attiva, dimostrandone l'estraneita al patrimonio dell'imprenditore fallito, cosi come, nell'esecuzione non concorsuale, i beni cui si riferisce la opposizione di terzo vanno sottratti al creditore esecutante. Sotto questo profilo, quindi, l'Azione di restituzione, esercitata nei modi previsti dall'art 103 legge fallimentare rimane un'applicazione di quella generale ex art 619 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)