Sez. 1, Sentenza n. 1891 del 14/07/1964 (Rv. 302687 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE - DOMANDA DI ALIMENTI PROPOSTA DALLA MADRE QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DEL MINORE CONTRO IL PADRE DI QUESTI - SUCCESSIVA NOMINA DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE - SANATORIA DEL DIFETTO ORIGINARIO DI RAPPRESENTANZA - CONSEGUENZA - ASSEGNO ALIMENTARE - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE - DOMANDA DI ALIMENTI PROPOSTA DALLA MADRE QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DEL MINORE CONTRO IL PADRE DI QUESTI - SUCCESSIVA NOMINA DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE - SANATORIA DEL DIFETTO ORIGINARIO DI RAPPRESENTANZA - CONSEGUENZA - ASSEGNO ALIMENTARE - DECORRENZA.*
Nell'ipotesi in cui nel corso di un giudizio, promosso dalla madre qualificatasi legale rappresentante del minore, per ottenere la condanna del padre di costui alla corresponsione degli alimenti, si proceda alla nomina di un curatore speciale, che legalmente rappresenti il minore, atteso il conflitto di interessi col padre, tale nomina viene a sanare, con effetti ex tunc, il difetto originario di rappresentanza del minore. Pertanto, in caso di accoglimento della domanda, l'assegno alimentare deve decorrere, a favore del minore, dal momento della instaurazione del processo e non da quello della Costituzione in giudizio del curatore speciale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)