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Sez. 3, Sentenza n. 19149 del 11/09/2014 (Rv. 633008 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - SANATORIA | Capacità processuale - Difetto di potere rappresentativo - Curatore speciale - Nomina in corso di causa - Sanatoria "ex tunc" - Fondamento - Conseguenze in ordine all'appello già proposto.
Stato
decisa il 2014-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633008-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - SANATORIA

La nomina del curatore speciale previsto dall'art. 78 cod. proc. civ. ha efficacia "ex tunc", atteso che, diversamente, si produrrebbero in capo al rappresentato conseguenze distorsive, quali decadenze e preclusioni processuali, antitetiche con la cura degli interessi di quest'ultimo, alla cui tutela la norma è preposta. Ne consegue che la nomina del curatore, ove intervenga in appello o dopo lo spirare del termine per appellare, lascia inalterati gli effetti del gravame tempestivamente proposto dal rappresentante dell'appellante in conflitto d'interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)