Sez. 3, Sentenza n. 19149 del 11/09/2014 (Rv. 633008 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - SANATORIA | Capacità processuale - Difetto di potere rappresentativo - Curatore speciale - Nomina in corso di causa - Sanatoria "ex tunc" - Fondamento - Conseguenze in ordine all'appello già proposto.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - SANATORIA
La nomina del curatore speciale previsto dall'art. 78 cod. proc. civ. ha efficacia "ex tunc", atteso che, diversamente, si produrrebbero in capo al rappresentato conseguenze distorsive, quali decadenze e preclusioni processuali, antitetiche con la cura degli interessi di quest'ultimo, alla cui tutela la norma è preposta. Ne consegue che la nomina del curatore, ove intervenga in appello o dopo lo spirare del termine per appellare, lascia inalterati gli effetti del gravame tempestivamente proposto dal rappresentante dell'appellante in conflitto d'interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)