Sez. 1, Sentenza n. 2913 del 22/04/1997 Cc. (dep. 03/06/1997) Rv. 207773 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sorveglianza - Procedimento - Formazione del giudicato - Esclusione - Ragioni - Nuova istanza priva di elementi nuovi - Preclusione - Sussistenza - FAttispecie - Liberazione anticipata.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Pur non potendosi parlare di formazione del giudicato in materia attinente al procedimento di sorveglianza, poiché si tratta di decisioni formulate allo stato degli atti, tuttavia in esso si realizza l'effetto preclusivo, ai sensi dell'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., allorché una nuova istanza dell'interessato, priva di elementi di novità rispetto ad altra in precedenza valutata e divenuta non revocabile per mancanza di impugnazione, venga ripresentata. (Nella fattispecie, in materia di liberazione anticipata, la Corte ha peraltro ribadito il principio generale, per cui le declaratorie di incostituzionalità non retroagiscono a regolare situazioni processuali già esaurite, con riferimento alla eccepita illegittimità costituzionale (Corte Cost. 23/5/1995 n. 186) della revoca automatica del beneficio).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)