Sez. 2, Sentenza n. 8801 del 20/08/1999 (Rv. 529391 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - IN GENERE (NOZIONE) | Disciplina ex art. 889 cod. civ. - Applicazione - Criteri - Unità abitative in edifici in condominio.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - IN GENERE (NOZIONE)
La disposizione dell'art. 889 cod. civ. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)