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Sez. 2, Sentenza n. 8801 del 20/08/1999 (Rv. 529391 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - IN GENERE (NOZIONE) | Disciplina ex art. 889 cod. civ. - Applicazione - Criteri - Unità abitative in edifici in condominio.
Stato
decisa il 1999-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529391-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - IN GENERE (NOZIONE)

La disposizione dell'art. 889 cod. civ. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)