Sez. 3, Ordinanza n. 33132 del 18/12/2024 (Rv. 673074-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza carente di requisiti - Decisione collegiale - Contenuto - Estinzione del giudizio - Art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Raddoppio del contributo unificato- Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., se l'istanza di decisione risulta priva dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui consista esclusivamente in un file contenente la procura a chiedere la decisione, il Collegio, fissata l'adunanza camerale, deve dichiarare estinto il giudizio, ma, al contempo, non essendo questo definito "in conformità alla proposta" in esito ad un'istanza di decisione, non può applicare l'ultima proposizione del terzo comma dell'art. 380-bis c.p.c., né sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'impugnazione non è rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile.
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)