Sez. 5, Sentenza n. 7170 del 16/05/2002 (Rv. 554484 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | INVIM - Vendita di fabbricato destinato a prima casa dell'acquirente - Riduzione dell'Invim al cinquanta per cento ex art. 2, quinto comma, del D.L. n. 12 del 1985 - Spettanza - Subordinazione alla fruizione, da parte dell'acquirente, dei benefici in tema di imposta di registro - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, la riduzione dell'INVIM al cinquanta per cento, accordata dall'art. 2, quinto comma, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118) al venditore di immobile destinato a prima casa dell'acquirente (beneficio confermato dall'art. 1 del D.L. n. 16 del 1993, convertito nella legge n. 75 del 1993), è subordinata alla fruizione, da parte dell'acquirente, del beneficio della riduzione dell'imposta di registro - previsto dal medesimo art. 2, primo comma, del D.L. n. 12 del 1985 -, e, quindi, all'adempimento dei relativi oneri dichiarativi posti a carico di quest'ultimo dalla norma stessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 1, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)