diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7437 del 14/05/2003 (Rv. 563043 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa ex art. 2 del D.L. n. 12 del 1985 - Trasferimento dell'immobile disposto nel verbale di separazione consensuale dei coniugi - Adempimenti prescritti dalla norma agevolativa - Dichiarazioni dell'acquirente - Nel verbale di separazione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563043-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Al fine di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni in legge 5 aprile 1985, n. 118, le formalità ivi prescritte - vale a dire la dichiarazione del compratore di non possedere altro fabbricato destinato ad abitazione nel comune dove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione, e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dalla disposizione -, devono essere adempiute, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto avente ad oggetto tale abitazione. Ciò comporta che nel caso di trasferimento di un'unità abitativa ad un coniuge disposto nel verbale di separazione consensuale, la richiesta delle agevolazioni e la contestuale dichiarazione circa l'esistenza dei detti presupposti va formulata nel verbale di separazione stesso, che tiene luogo dell'atto pubblico di acquisto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 07/04/1985 num. 118 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1 lett. N

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)