Sez. L, Sentenza n. 6362 del 04/12/1984 (Rv. 437952 - 01)
PREVIDENZA SOCIALE (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PENSIONATO - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE.*
PREVIDENZA SOCIALE (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PENSIONATO - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE.*
In caso di controversia promossa dal pensionato avverso il provvedimento con cui l'INPS abbia revocato ex nunc la pensione di Invalidità per sopravvenuto miglioramento delle di lui condizioni fisiche, contestandone la legittimità per carenza del suo presupposto, il giudice deve procedere alla verifica sulla sussistenza o meno, al momento del provvedimento di revoca, del superamento della soglia della Invalidità pensionabile, avuto riguardo alle condizioni fisico psichiche attuali dell'assicurato nel senso del riscontro medico legale diretto ad accertare se le infermità valutate al momento della concessione della pensione presentino al momento della revoca un miglioramento tale da fare ritenere raggiunto un grado non invalidante ai fini pensionistici, e non già procedere a fini comparativi all'accertamento e rivalutazione delle condizioni fisiche dell'assicurato siccome apprezzate all'origine dall'INPS per la concessione della pensione per controllarne - per ipotesi - il rispetto dei limiti pensionabili. (V 855/78, mass n 390195).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)