Sez. L, Sentenza n. 855 del 21/02/1978 (Rv. 390195 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
La revoca ex nunc della pensione di invalidita puo essere legittimamente disposta dall'INPS per il caso in cui l'assicurato abbia recuperato la propria capacita di guadagno oltre i limiti pensionabili (art 10 del RD 14 aprile 1939 n 636), e, quindi, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui risulti che la riduzione della capacita stessa al di sotto di detti limiti non si sia mai verificata, e che conseguentemente la pensione sia stata ingiustificatamente concessa in Sede amministrativa. (V 3851/74, mass n 372387; (V 1349/67, mass n 327941).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)