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Sez. 5, Sentenza n. 28086 del 23/06/2011 Cc. (dep. 15/07/2011) Rv. 250405 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI | Agenzia automobilistica che gestisce una S.T.A. - Qualifica di pubblico ufficiale nel compimento dell'intero iter amministrativo che sfocia nella produzione della carta di circolazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250405-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI

In tema di reati di falso, il titolare dell'agenzia automobilistica che gestisce il cosiddetto "sportello telematico dell'automobilista" (STA) - il quale, ex art. 4 d.P.R. n. 358 del 2000, deve verificare, ai fini del rilascio della carta di circolazione, la idoneità, la completezza e la conformità tanto della domanda, quanto della documentazione presentata dall'interessato nonché l'avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente - forma un atto pubblico, con la conseguenza che egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel compimento dell'intero "iter" che sfocia nella produzione del predetto documento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame, il quale aveva ritenuto che il titolare di detta agenzia agisse come p.u. solo nel momento in cui accertava l'identità del richiedente e considerato le ulteriori attività meramente materiali e al di fuori dei poteri autoritativi e di certificazione del p.u.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)