Sez. 1, Sentenza n. 2557 del 04/04/2000 Cc. (dep. 25/05/2000) Rv. 216038 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Difensore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio - Nomina per la sola fase del giudizio - Espletamento di mandato difensivo anche in fase esecutiva - Diritto alla liquidazione del compenso - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Il difensore di soggetto ammesso al patrocinio dei non abbienti, ove non sia stato nominato anche per la fase esecutiva, non ha diritto alla liquidazione del compenso per attività defensionale espletata in detta fase. Ciò avuto riguardo tanto al principio generale secondo cui il procedimento esecutivo è autonomo rispetto a quello di cognizione, quanto alle specifiche disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990 n.217 la quale, all'art.1, comma 3, afferma che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i "gradi" del procedimento (tra i quali non può farsi rientrare la fase esecutiva) e all'art.15, considerando separatamente l'ipotesi che la medesima ammissione abbia luogo nella fase dell'esecuzione e determinando la competenza del giudice di detta fase a ricevere la relativa istanza, ulteriormente sancisce l'autonomia dei procedimenti esecutivi rispetto a quelli di cognizione.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)