Sez. 6, Sentenza n. 554 del 30/01/1996 Cc. (dep. 04/04/1996) Rv. 205049 - 01
Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Funzioni del pubblico ministero | Notifica dell'ordine di carcerazione e degli altri provvedimenti del pubblico ministero - Notifica al difensore - Nomina di un difensore di fiducia - Possibilità - Nomina, in mancanza, di un difensore di ufficio - Necessità - Validità della nomina fiduciaria fatta nel corso del giudizio di cognizione - Esclusione.
Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Funzioni del pubblico ministero
La nomina del difensore di fiducia fatta nel corso del giudizio di cognizione non estende i suoi effetti al giudizio di esecuzione, correttamente perciò il pubblico ministero, in mancanza di espressa designazione da parte del condannato, procede alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 655 comma quinto cod. proc. pen. e solo a quest'ultimo, e non anche al difensore di fiducia nel corso del giudizio, devono essere notificati i provvedimenti del pubblico ministero e perciò anche l'ordine di esecuzione della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)