Sez. 1, Sentenza n. 11096 del 11/06/2004 (Rv. 573566 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Disciplina dell'istituto - Compatibilità con i principi costituzionali e con la normativa della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
La corretta lettura delle sentenze rese in data 30.5.2000 dalla Corte europea dei diritti umani, avvalora la tesi secondo cui l'occupazione appropriativa, quale modo di acquisto della proprietà alla mano pubblica, non può ritenersi, oggi, allo stato attuale della legislazione e dell'evoluzione giurisprudenziale, in contrasto con i principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare con il doveroso rispetto della proprietà, sancito dall'art. 1 del Prot. n. 1.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Costituzione art. 42, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)