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Sez. 6, Sentenza n. 2326 del 17/12/1997 Ud. (dep. 23/02/1998) Rv. 209962 - 01

REATI MILITARI - IN GENERE | Ufficiali in congedo collocati cod. in ausiliaria - Applicazione della legge penale militare - Espressa previsione di legge - Necessità - Reato di collusione - Imputabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209962-01

REATI MILITARI - IN GENERE

Agli ufficiali in congedo, sia pure collocati in ausiliaria, è applicabile il codice penale militare solo quando ciò sia espressamente previsto dalla legge. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 429 del 1992 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 263 cod. pen. mil. di pace nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare "le persone alle quali è applicabile la legge penale militare", anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato e ha ritenuto che non possa rispondere del reato di collusione un ufficiale della Guardia di Finanza collocata in ausiliaria che ricopra l'ufficio di ispettore del S.E.C.I.T.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 263 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 6, Cod. Pen. Mil. Pace art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)