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Sez. 1, Sentenza n. 2863 del 10/05/1995 Cc. (dep. 19/07/1995) Rv. 202719 - 01

Reati militari - Reati contro l'amministrazione militare - In genere | Collusione - Soggetto agente - Ufficiale della Guardia di Finanza - In congedo - Collocato nella forza "ausiliaria" - Appartenenza al Corpo - Sussistenza - Legittimità della contestazione del suddetto reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202719-01

Reati militari - Reati contro l'amministrazione militare - In genere

Correttamente è considerato soggetto agente del reato di collusione l'ufficiale superiore della Guardia di Finanza che al momento del commesso reato, sia in congedo, collocato nella forza "ausiliaria": per effetto di tale collocazione infatti lo stesso non può considerarsi in congedo assoluto, ma continua ad appartenere al Corpo con conseguente permanere dei relativi obblighi e doveri previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 8 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 215 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 219 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., Legge 10/04/1954 num. 113 art. 3, Legge 10/04/1954 num. 113 art. 56, Legge 15/12/1959 num. 1089

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)