diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9385 del 14/07/2000 (Rv. 538486 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Negatività dei fatti oggetto della prova - Incidenza sull'onere della prova - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538486-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)