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Sez. L, Sentenza n. 18487 del 03/12/2003 (Rv. 568633 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Incidenza sull'onere relativo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568633-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (Fattispecie relativa all'onere della prova della insussistenza della condizione ostativa per fruire degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8 della legge n. 223 del 1991, consistente nella coincidenza degli assetti proprietari tra il datore di lavoro che aveva proceduto alla collocazione in mobilità e quello che ha poi proceduto all'assunzione del lavoratore al quale si riferiscono gli sgravi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)