Sez. 5, Sentenza n. 5873 del 20/04/2001 (Rv. 546119 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE ESPORTAZIONI | Cessionario e committente esportatori abituali - Beni e servizi - Acquisto in sospensione d'imposta oltre il limite consentito dal plafond - Conseguenze - Responsabilità per la violazione di cui all'art. 46, comma secondo, d.P.R. n. 633/72 - Sussistenza - Pagamento in solido con il cedente o il prestatore dell'imposta relativa all'importo degli acquisti in sospensione d'imposta oltre il limite consentito - Obbligo - Sussistenza - Esclusione - Applicabilità della esimente ex art. 48, comma quarto, del citato d.P.R. - Irrilevanza - Disciplina ex art. 2 D.L. n. 746/83 - Applicazione retroattiva - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE ESPORTAZIONI
In tema di I.V.A. e nella vigenza del testo originario del d.P.R. n. 633/72, come modificato dal d.P.R. n. 687 del 1974 (nella specie viene in considerazione il periodo d'imposta 1976), il cessionario o committente che, beneficiando del trattamento previsto per l'esportatore abituale dal terzo comma dell'art. 8 del d.P.R. n. 633/72, acquisti beni o servizi in sospensione d'imposta oltre il limite consentito - costituito dall'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni fatte, anche tramite commissionari, nell'anno solare precedente, ovvero, se superiore, nei limiti dell'ammontare corrispondente alla media dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'ultimo triennio - è soltanto responsabile della violazione prevista dall'art. 46, comma secondo, del citato d.P.R. ma non anche obbligato in solido con il cedente od il prestatore al pagamento dell'imposta, ancorché benefici della esimente accordata dall'art. 48 dello stesso decreto, perché la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista dal terzo comma dell'art. 8 e quelli accertati non supera il cinquanta per cento, senza che possa trovare applicazione retroattiva la disciplina prevista dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 1983 n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 17.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 46 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)