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Sez. 3, Sentenza n. 2287 del 25/06/1969 (Rv. 341676 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - RINUNCIA DELL'AFFITTUARIO ALLA PROROGA - VALIDITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1969-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341676-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - RINUNCIA DELL'AFFITTUARIO ALLA PROROGA - VALIDITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Al fine di determinare se la rinunzia dell'affittuario alla proroga del contratto agrario abbia valore giuridico, e necessario accertare se, al momento della rinunzia, l'affittuario disponeva del diritto al quale intendeva rinunziare. (nella specie, il contratto era stato stipulato dopo l'entrata in vigore di una legge di proroga e prima che fosse approvata e promulgata una successiva legge di proroga, e l'affittuario aveva rinunziato alla proroga contemporaneamente alla sottoscrizione del contratto). (V. 2757-59 3244-57).*

Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 28/03/1957 num. 244 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)