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Sez. 2, Sentenza n. 685 del 20/11/2009 Cc. (dep. 11/01/2010) Rv. 246038 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Delitto di associazione per delinquere - Omessa precisazione nel provvedimento dell'ipotesi di reato (primo o secondo comma dell'art. 416) - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246038-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE

Non assume rilievo, ai fini della legittimità del decreto autorizzativo delle operazioni di intercettazione telefonica l'omessa precisazione, in riferimento al fatto criminoso di associazione per delinquere per cui si procede, del ruolo associativo dei vari sottoposti ad indagine, se meri partecipi o partecipi qualificati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)