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Sez. 5, Sentenza n. 784 del 15/02/2000 Cc. (dep. 29/03/2000) Rv. 215730 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Delitto di associazione per delinquere - Omessa precisazione nel provvedimento dell'ipotesi di reato (primo o secondo comma dell'art. 416) - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215730-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE

Qualora nel decreto autorizzativo delle intercettazioni sia ipotizzato il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. che, tenuto conto dei limiti della pena edittale, consente le intercettazioni, il fatto che non sia precisato se si tratti del primo comma o del secondo dell'art. 416 cod. pen. non è rilevante, poiché, nella fase iniziale delle indagini, quando la situazione non è del tutto chiara e vengono disposte intercettazioni proprio allo scopo di chiarire anche il ruolo che i vari indagati ricoprano nella associazione, la contestazione non può che avere un carattere per così dire "indistinto", che ricopra, quindi, anche la ipotesi più grave dell'art. 416 cod. pen., carattere che sarà superato proprio all'esito delle disposte intercettazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)