Sez. 1, Sentenza n. 703 del 06/02/1995 Cc. (dep. 20/04/1995) Rv. 201118 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Decisione comprendente anche statuizioni favorevoli all'imputato - Deposito, entro il termine, del solo dispositivo dell'ordinanza decisoria - Validità, ai fini dell'osservanza del termine medesimo.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine
Deve ritenersi osservato il termine di 10 giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve adottare la propria decisione, allorché, comprendendo la detta decisione anche statuizioni favorevoli all'imputato, per ciò stesso destinate ad immediata esecuzione (nella specie, tali statuizioni consistevano nella revoca parziale della misura cautelare, con riguardo a talune delle ipotesi di reato per le quali essa era stata disposta), venga effettuato, prima della scadenza del termine anzidetto, il deposito del solo dispositivo dell'ordinanza decisoria, riservando quello della motivazione, a cagione della complessità di quest'ultima, ad un momento successivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)